EU Login è il servizio di autenticazione degli utenti della Commissione europea, che consente agli utenti autorizzati di accedere a una serie di servizi online della Commissione con un unico indirizzo di posta elettronica e un'unica password.
Il registro per la trasparenza contiene informazioni pubbliche, con la sola eccezione di alcuni dati personali, forniti nell'ambito del processo di registrazione, che non sono pubblicati.
EU Login aumenta la sicurezza dell'accesso utilizzando una tecnologia messa a punto e costantemente perfezionata da un gruppo di esperti della sicurezza.
Grazie a EU Login, l'accesso ai dati di registrazione si fonda su un metodo di identificazione individuale più sicuro.
Non utilizzeremo più l'e-mail per comunicare con gli utenti.
Per interagire con il registro per la trasparenza o comunicare con il suo personale, verrà utilizzato lo spazio riservato nel registro.
Sarà necessario un account EU Login per autenticare la propria identità in modo da poter presentare una domanda al registro, aggiornare una registrazione esistente, presentare un reclamo o contattarci.
Consultare il manuale dell'utente e le domande frequenti su EU Login.
Sarà necessario un account EU Login per registrare la propria organizzazione.
Per creare un account:
- Selezionare Registra una nuova organizzazione nel menu del sito nella pagina principale del registro per la trasparenza. Si viene reindirizzati alla pagina di EU Login.
Se non si viene reindirizzati, andare direttamente alla pagina di EU Login:
Selezionare Crea un account o semplicemente inserire il proprio indirizzo e-mail, selezionare Avanti e seguire le istruzioni fornite.
Una volta creato l'account EU Login, è possibile tornare al registro per la trasparenza, utilizzare le credenziali EU Login per accedere allo spazio riservato e avviare la procedura di registrazione.
Ogni account EU Login è associato a una persona fisica e al suo indirizzo e-mail. La persona e l'indirizzo e-mail inseriti diventeranno la prima persona (predefinita) con i diritti di accesso alla registrazione. Queste informazioni saranno riportate alla rubrica 6 della registrazione ("Persone che hanno accesso alla registrazione") una volta convalidata.
Il sistema consentirà di accedere allo spazio riservato/alla registrazione a un minimo di 2 e a un massimo di 6 utenti diversi (uno è la persona che compila il modulo di domanda).
Se necessario, si prega di fornire gli indirizzi e-mail di eventuali altre persone (sono ammesse al massimo 6 persone) alla rubrica 6 del modulo. Ciascuna di queste persone ha bisogno di un account EU Login separato per accedere allo stesso spazio riservato/alla stessa registrazione.
Selezionando Registra una nuova organizzazione nella pagina principale del registro per la trasparenza, si viene reindirizzati alla pagina EU Login. Utilizzare le credenziali EU Login per accedere allo spazio riservato per avviare la procedura di registrazione.
Al termine della procedura di registrazione, il sistema collegherà automaticamente l'account EU Login alla registrazione completata e concederà l'accesso per futuri aggiornamenti (le persone elencate al punto 6 del modulo di registrazione saranno informate di eventuali aggiornamenti).
Ogni account EU Login è associato a una persona fisica e al suo indirizzo e-mail. La persona e l'indirizzo e-mail inseriti diventeranno la prima persona (predefinita) con i diritti di accesso allo spazio riservato/alla registrazione. Queste informazioni saranno riportate alla rubrica 6 della registrazione ("Persone che hanno accesso alla registrazione") una volta convalidata.
Il sistema consentirà di accedere allo spazio riservato/alla registrazione a un minimo di 2 e a un massimo di 6 utenti diversi (uno è la persona che compila il modulo di domanda).
Se necessario, si prega di fornire gli indirizzi e-mail di eventuali altre persone (sono ammesse al massimo 6 persone) alla rubrica 6 della registrazione. Ciascuna di queste persone ha bisogno di un account EU Login separato per accedere allo stesso spazio riservato/alla stessa registrazione.
Occorre un account EU Login per accedere alla propria organizzazione registrata nel registro per la trasparenza. Ciò significa che il nome e l'indirizzo e-mail devono figurare nell'elenco di cui alla rubrica 6 della registrazione ("Persone che hanno accesso alla registrazione").
Se il proprio nome non figura nell'elenco ed è necessario accedere allo spazio riservato/alla registrazione, una delle altre persone che vi ha accesso deve aggiungervi il nome e indirizzo e-mail dell'interessato.
Un minimo di 2 e un massimo di 6 utenti diversi possono avere accesso allo spazio ristretto/all'immatricolazione.
Occorre un account EU Login per accedere alla propria organizzazione registrata nel registro per la trasparenza o per ottenere l'accesso alla registrazione. Ciò significa che il nome e l'indirizzo e-mail devono figurare nell'elenco di cui alla rubrica 6 della registrazione ("Persone che hanno accesso alla registrazione").
Se è necessario accedere alla registrazione, una delle altre persone che vi hanno accesso deve aggiungere il nome e l'indirizzo e-mail della persona in questione all'elenco di cui alla rubrica 6 della registrazione.
Il sistema consente a un minimo di 2 e un massimo di 6 utenti diversi di avere accesso allo spazio riservato/alla registrazione.
Se il nome e indirizzo e-mail della persona interessata sono stati aggiunti all'elenco di cui alla rubrica 6 ("Persone con hanno accesso alla registrazione"), sarà comunque necessario un account EU Login per accedere allo spazio riservato/alla registrazione. Se non se ne ha già uno, occorre crearlo.
- Selezionare Aggiorna una registrazione nel menu del sito nella pagina principale del registro per la trasparenza. Si viene reindirizzati alla pagina di EU Login
Se non si viene reindirizzati, andare direttamente alla pagina di EU Login:
- selezionare Crea un account o semplicemente inserire il proprio indirizzo e-mail, cliccare su Avanti per creare il nuovo account EU Login. Poi seguire le istruzioni fornite.
Una volta creato l'account EU Login, puoi tornare alla pagina di accesso e utilizzare le credenziali EU Login per accedere.
Occorre un account EU Login per accedere alla propria organizzazione registrata nel registro per la trasparenza o per ottenere l'accesso alla registrazione. Ciò significa che il nome e l'indirizzo e-mail devono figurare nell'elenco di cui alla rubrica 6 della registrazione ("Persone che hanno accesso alla registrazione").
L'elenco contiene le persone che hanno accesso alla registrazione. Se è necessario accedere allo spazio riservato/alla registrazione, una delle persone che vi hanno accesso deve aggiungere il nome e l'indirizzo e-mail della persona in questione all'elenco di persone che hanno accesso alla registrazione.
Il sistema consente a un minimo di 2 e un massimo di 6 utenti diversi di avere accesso allo spazio riservato/alla registrazione.
Se si ha un account EU Login e si figura nell'elenco delle persone che hanno accesso all'organizzazione, dopo aver selezionato Aggiorna una registrazione nel menu del sito nella pagina principale del registro per la trasparenza, si viene reindirizzati alla pagina EU Login. Utilizzare le credenziali EU Login per accedere allo spazio riservato/alla registrazione.
È possibile collegare lo stesso account EU Login a più registrazioni. Ciò significa che si può utilizzare lo stesso account EU Login per accedere allo spazio riservato/alle registrazioni di due o più organizzazioni.
Gli account EU Login non possono essere uniti in quanto sono collegati a due diversi indirizzi e-mail, quindi, tecnicamente parlando, a due persone diverse. È tuttavia possibile collegare uno di questi due account EU Login a entrambe le registrazioni.
Ecco come:
Un utente è responsabile di due registrazioni, per l'organizzazione A e l'organizzazione B, ed entrambe sono registrate nel registro per la trasparenza. Ad esempio, nella registrazione dell'organizzazione A figura come "Persona responsabile delle relazioni con l'UE", mentre nella registrazione B come "Referente".
Organizzazione A:
Persona responsabile delle relazioni con l’UE, e-mail: xyorganisation [dot] com (xy[at]organisation[dot]com)
Organizzazione B:
Referente, e-mail: xygmail [dot] com (xy[at]gmail[dot]com)
L'utente vuole utilizzare un solo account EU Login (associato all'indirizzo e-mail xyorganisation [dot] com (xy[at]organisation[dot]com)) per accedere a entrambe le registrazioni.
Occorre:
- accedere allo spazio riservato/alla registrazione dell'organizzazione B utilizzando l'account EU Login associato all'indirizzo e-mail xygmail [dot] com (xy[at]gmail[dot]com) (perché questa e-mail figura nella registrazione dell'organizzazione B)
- aggiungere l'indirizzo e-mail xyorganisation [dot] com (xy[at]organisation[dot]com) all'elenco di cui alla rubrica 6 ("Persone che hanno accesso alla registrazione").
Se l'utente desidera anche rimuovere il proprio indirizzo e-mail xygmail [dot] com (xy[at]gmail[dot]com) dalla registrazione dell'organizzazione B, deve:
- accedere allo spazio riservato utilizzando l'account EU Login associato all'indirizzo xyorganisation [dot] com (xy[at]organisation[dot]com) (NON a xygmail [dot] com (xy[at]gmail[dot]com))
- andare alla sezione "Le mie registrazioni" e selezionare la registrazione dell'organizzazione B
- cancellare l'indirizzo xygmail [dot] com (xy[at]gmail[dot]com) dall'elenco di cui alla rubrica 6.
Nello spazio riservato, occorre selezionare "Le mie registrazioni" per visualizzare tutte le organizzazioni alle quali è collegato l'account EU Login dell'utente.
Occorre richiedere l'accesso ai locali del Parlamento europeo sulla pagina di accreditamento del Parlamento europeo. Per gestire le richieste di accesso al Parlamento europeo non è necessario accedere allo spazio riservato/iscrizione nel registro per la trasparenza.
Per maggiori informazioni consultare la pagina sugli accreditamenti del Parlamento europeo.
Il sistema consentirà automaticamente l'accesso agli account EU Login associati agli indirizzi e-mail:
- del referente
- della persona con responsabilità legale
- della persona responsabile delle relazioni con l’UE
- della persona che compila il modulo di registrazione (se diversa da quelle di cui sopra).
Questi indirizzi e-mail figureranno automaticamente nell'elenco "Persone che hanno accesso alla registrazione" dell'organizzazione alla rubrica 6. È inoltre possibile aggiungere ulteriori indirizzi e-mail. Un minimo di 2 e un massimo di 6 utenti possono avere accesso allo spazio ristretto/alla registrazione.
In caso di necessità di accesso per un maggior numero di persone, occorre indicarne gli indirizzi e-mail alla rubrica 6 del modulo di registrazione. Ciascuna di queste persone ha bisogno di un account EU Login separato per accedere allo spazio riservato/alla registrazione.
È possibile collegare un unico account EU Login a una o più organizzazioni elencate nel registro.
Il nome e l'indirizzo e-mail della persona che lascia l'organizzazione dovrebbero essere cancellati dalla registrazione. Poiché la registrazione deve essere tenuta aggiornata, la cancellazione dovrebbe avvenire subito dopo che la persona ha lasciato la prima organizzazione.
Non è possibile farlo da soli.
Occorre chiedere:
- a una delle persone che hanno accesso allo spazio riservato/all'organizzazione che la persona sta lasciando di rimuovere l'e-mail dall'elenco delle persone che hanno accesso alla registrazione
- a una delle persone che hanno accesso allo spazio riservato/all'organizzazione cui la persona sta aderendo di aggiungere l'e-mail all'elenco delle persone che hanno accesso alla registrazione.
Dovrebbero registrarsi tutti i rappresentanti di interessi. Ciò significa qualsiasi organizzazione o persona fisica che svolga attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro.
Non sono contemplate attività quali la prestazione di consulenza legale e di consulenza professionale di altro tipo, le riunioni spontanee, la presentazione di contributi e riunioni che rientrano nelle procedure amministrative, la partecipazione delle parti sociali al dialogo sociale e la risposta alle richieste di informazioni fattuali e di consulenza da parte delle istituzioni.
Non è incluso il monitoraggio degli sviluppi del diritto o delle politiche dell'UE a fini accademici o giornalistici, per motivi di interesse personale o al fine di esercitare un diritto (ad esempio, interviste da parte di ricercatori o giornalisti sulla futura legislazione o preparazione di una petizione al Parlamento europeo).
Le persone fisiche che svolgono attività a titolo strettamente personale e non in associazione con altri non sono considerate rappresentanti di interessi.
Alcuni organismi, come le autorità pubbliche dei paesi dell'UE e dei paesi terzi, le associazioni e le reti di autorità pubbliche, le organizzazioni intergovernative, i partiti politici, le chiese e le associazioni o comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali non sono tenuti a registrarsi, con alcune eccezioni.
L'elenco completo delle attività non comprese nel registro figura nell'accordo interistituzionale (articolo 4).
Occorre dichiarare esclusivamente le attività contemplate dal registro, anche qualora se ne svolgano delle altre.
Il registro comprende tutte le attività svolte allo scopo di influenzare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche o della legislazione dell'UE o i processi decisionali delle istituzioni dell'UE, ad eccezione di alcune attività specifiche elencate nell'accordo interistituzionale (articolo 4).
Tali attività possono comprendere:
- l'organizzazione di riunioni, conferenze o eventi, o la partecipazione agli stessi
- i contributi a consultazioni pubbliche, audizioni o simili, o la partecipazione alle stesse
- l'organizzazione di campagne di comunicazione, piattaforme, reti o iniziative dal basso
- la preparazione o il commissionamento di documenti orientativi e di sintesi, sondaggi di opinione, indagini, lettere aperte e ricerche.
Si considera rappresentanza di interessi anche quando le persone che lavorano nel settore degli affari pubblici raccolgono attivamente informazioni monitorando il ciclo decisionale legislativo. Ciò dovrebbe essere menzionato all'atto della registrazione, in particolare quando vi sono contatti diretti con le istituzioni.
Se si sta semplicemente avviando o preparando attività di influenza, occorre essere in grado di fornire dettagli specifici al riguardo.
Per maggiori informazioni si rimanda agli orientamenti (parte II.1).
La registrazione è volontaria per coloro che partecipano ad attività di rappresentanza di interessi (cfr. gli articoli 3 e 6 dell'accordo interistituzionale e gli orientamenti - parte II.1).
Tuttavia, occorre essere registrati per svolgere determinate attività per le quali le istituzioni dell'UE richiedono la previa registrazione, come ad esempio incontrare determinati responsabili decisionali o alti funzionari delle istituzioni dell'UE, intervenire in occasione di eventi pubblici al Parlamento europeo o diventare membri dei gruppi di esperti della Commissione europea. Per promuovere rapporti trasparenti ed etici con i rappresentanti di interessi, le istituzioni dell'UE stabiliscono determinate condizioni per la loro interazione con questi ultimi. Si tratta del cosiddetto principio della "condizionalità". Tale principio impone ai rappresentanti di interessi di registrarsi per svolgere determinate attività.
Le misure di condizionalità sono norme adottate da ciascuna istituzione che subordinano determinate attività dei rappresentanti di interessi alla loro iscrizione nel registro per la trasparenza. Queste norme sono pubblicate sulla pagina dedicata alla condizionalità.
Le istituzioni possono adottare misure complementari di trasparenza per incoraggiare un maggior numero di persone e organizzazioni a registrarsi, rafforzando così la trasparenza. La registrazione non è necessaria per beneficiare di tali misure.
Esempi di misure complementari di trasparenza sono la pubblicazione da parte delle istituzioni di riunioni tra i responsabili politici e i rappresentanti di interessi, gli incentivi che facilitano la partecipazione dei rappresentanti di interessi alle consultazioni pubbliche e le notifiche informative su misura alle quali i rappresentanti di interessi possono iscriversi dal modulo di registrazione.
Tutte le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza adottate dalle 3 principali istituzioni dell'UE (Parlamento europeo, Commissione e Consiglio) sono pubblicate sulla pagina dedicata alla condizionalità.
Questa pagina comprende anche le misure di altre istituzioni dell'UE e dei paesi dell'UE (riguardanti le interazioni dei rappresentanti di interessi con le loro rappresentanze permanenti presso l'UE), se sono state notificate.
Sì, devono registrarsi se svolgono attività contemplate dal registro. I rappresentanti di interessi sono tenuti a registrarsi indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o di un'organizzazione, dal loro tipo di organizzazione, dalle dimensioni della loro organizzazione e dai canali di comunicazione che utilizzano per le loro attività.
Le persone fisiche che svolgono attività a titolo strettamente personale e non in associazione con altri non sono considerate rappresentanti di interessi.
Le organizzazioni con sede o attività in più paesi (ad esempio, le multinazionali o le ONG con succursali in vari paesi o regioni) sono tenute a registrare le proprie attività di rappresentanza degli interessi una sola volta. In pratica, la succursale o l'ufficio responsabile delle relazioni con l'UE è di solito l'organizzazione più idonea a registrarsi, coprendo così le altre parti dell'organizzazione. All'atto della registrazione, occorre specificare quali parti dell'organizzazione sono incluse nella registrazione.
Per maggiori informazioni si rimanda agli orientamenti (parte II.2).
Sì, i clienti sono tenuti a registrarsi, poiché svolgono attività contemplate dal registro tramite un intermediario. All'atto della registrazione, devono fornire le informazioni sugli intermediari (come ad esempio le società di consulenza o gli studi legali) che svolgono attività contemplate dal registro per proprio conto.
Per maggiori informazioni si rimanda agli orientamenti (parte II.5, rubrica 14).
In linea di principio, no. All'atto della registrazione, il rappresentante di interessi fornisce tutte le informazioni riguardo ai suoi membri e a eventuali entità associate o società sussidiarie, che non sono quindi tenute a registrarsi.
Tuttavia, se questi svolgono attività contemplate dal registro indipendentemente dal rappresentante di interessi (l'organizzazione ombrello, l'associazione, la rete o il gruppo societario registrato), dovranno a registrarsi a titolo individuale.
Sì, deve registrarsi se svolge attività contemplate dal registro, indipendentemente dalla sede degli uffici. Sarà necessario fornire i dettagli sull'ufficio responsabile delle relazioni con le istituzioni dell'UE, se presente.
Sì, la registrazione vale in uguale misura per le attività riguardanti il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Se le attività dell'organizzazione coinvolgono un'altra istituzione dell'UE, occorre registrarsi e fornire tutte le informazioni in merito alle attività.
I singoli avvocati e gli studi legali sono tenuti a registrarsi qualora svolgano attività contemplate dal registro, per proprio conto o per conto dei propri clienti. All'atto della registrazione, devono fornire informazioni sui clienti che rappresentano in relazione a tali attività.
Non è contemplata dal registro la prestazione di consulenza legale o di consulenza professionale di altra natura, se:
- la consulenza consiste nella rappresentanza di clienti in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi
- è prestata ai clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del quadro giuridico vigente
- consiste nella rappresentanza di clienti e nella tutela dei loro diritti fondamentali o procedurali, come il diritto di essere sentiti, il diritto a un processo equo e il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, e include le attività svolte da avvocati o altri professionisti coinvolti che partecipano alla rappresentanza di clienti e alla tutela dei loro diritti fondamentali o procedurali.
Sì, è necessario registrarsi se l'obiettivo della riunione è discutere e potenzialmente influenzare la formulazione o l'attuazione di politiche o normative o i processi decisionali delle istituzioni dell'UE. Senza registrazione non sarà possibile incontrare il membro della Commissione o i rappresentanti del suo gabinetto.
Per qualsiasi altro scenario o attività non contemplate, è opportuno mettersi in contatto con il gabinetto del membro della Commissione in questione.
Se si portano dei clienti alla riunione, anche questi ultimi devono essere iscritti nel registro per la trasparenza. Tuttavia, se si portano organizzazioni associate come associazione "ombrello" e sono state fornite informazioni sulla propria appartenenza, non sono tenute a registrarsi. Se esse rappresentano gli interessi della propria organizzazione alla riunione, devono registrarsi individualmente.
No, non le comprende. Tali attività possono rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione nazionale in materia di lobbying nazionale.
I rappresentanti di interessi devono registrarsi se incontrano un rappresentante permanente o un rappresentante permanente aggiunto di un governo dell'UE presso l'UE quando tali funzionari agiscono in qualità di presidenza del Consiglio. Ciò vale durante la presidenza e nei 6 mesi precedenti.
Gli Stati membri dell'UE che esercitano la presidenza del Consiglio dal luglio 2021 hanno creato una pagina dedicata sul pertinente sito web della presidenza per tener conto di tale impegno.
Qualsiasi Stato membro può inoltre decidere di adottare, conformemente al diritto e alle competenze nazionali, ulteriori condizioni o misure complementari di trasparenza relative alla sua rappresentanza permanente presso l'UE.
Tali misure sono pubblicate sul sito web del registro per la trasparenza. Per maggiori informazioni si rimanda agli orientamenti (parte I.3).
Si dovrebbe essere registrati per incontrare un deputato al Parlamento europeo. I deputati al Parlamento europeo utilizzano i dati del registro per la trasparenza per pubblicare informazioni sulle loro riunioni programmate con i rappresentanti di interessi in merito alle attività parlamentari sulle pagine del loro profilo sul sito web del Parlamento europeo.
Gli ex deputati al Parlamento europeo o chi li impiega devono essere a conoscenza di determinate norme. Tali norme comprendono un periodo di incompatibilità di 6 mesi al termine del mandato del deputato durante il quale non può esercitare pressioni sui deputati in carica. I deputati in carica devono rispettare questo periodo di incompatibilità. Gli ex deputati possono registrare le loro attività di rappresentanza di interessi e chiedere l'accesso al Parlamento europeo solo dopo tale periodo.
Si deve registrare chi:
- è un oratore, un moderatore, un presentatore, un conferenziere, un membro di un panel o un soggetto che fornisce un contributo a un evento parlamentare
- in qualità di rappresentante di interessi, è coinvolto nell'organizzazione di un evento autorizzato da un organo parlamentare o da un gruppo politico, dal punto di vista logistico, pratico o finanziario.
Chi non è registrato non sarà autorizzato a partecipare all'evento. La stessa regola si applica se la registrazione è sospesa il giorno dell'evento. Occorre assicurarsi di essersi registrato con largo anticipo rispetto all'evento e di aver convalidato la registrazione.
È opportuno indicare la data e il titolo dell'evento nella registrazione alla voce "Attività di comunicazione".
Per registrarsi occorre indicare chiaramente nel modulo di registrazione che si svolgono attività contemplate dal registro, che si rispetta il codice di condotta nel loro svolgimento e che si presenta una domanda di registrazione.
La registrazione sarà visibile al pubblico una volta che sarà stata verificata e convalidata.
No, è gratuita.
Occorre fornire:
- informazioni sulla propria organizzazione: nome, tipo di organizzazione, contatti, obiettivi e missione, membri
- informazioni sugli interessi rappresentati e sulla legislazione e sulle politiche specifiche dell'UE cui sono destinate le proprie attività
- le informazioni finanziarie, in base alla natura degli interessi rappresentati.
Assicurarsi che queste informazioni siano complete, aggiornate, accurate e non fuorvianti.
Per maggiori informazioni si rimanda agli orientamenti (parte I.5).
Il registro è pubblico. Tuttavia, non tutte le informazioni fornite sono rese pubbliche, in particolare quelle personali, come gli indirizzi e-mail e i nomi dei referenti. I campi contrassegnati dall'icona di un occhio con una barra obliqua non sono pubblici.
Per maggiori dettagli sul trattamento dei dati personali forniti nella registrazione, consultare la pertinente informativa sulla protezione dei dati.
Le nuove organizzazioni devono fornire stime per l'esercizio finanziario in corso, ad esempio informazioni su eventuali sovvenzioni ricevute dall'UE. Se rappresentano clienti o si avvalgono di servizi di intermediari senza aver ancora chiuso i conti, sono tenute a comunicare solo i nomi dei clienti o degli intermediari.
È possibile scegliere l'opzione "Entità costituita di recente" solo per i primi 2 anni di registrazione. Per maggiori informazioni si rimanda agli orientamenti (parte II.5, rubrica 14).
All'atto della registrazione occorre selezionare gli interessi rappresentati in quanto organizzazione o in qualità di libero professionista. Occorre specificare se:
- si promuovono i propri interessi o quelli collettivi dei propri membri
- si promuovono gli interessi dei propri clienti
- non si rappresentano interessi commerciali.
La selezione degli interessi rappresentati non è legata al proprio stato giuridico. Ad esempio, le organizzazioni senza scopo di lucro non devono necessariamente selezionare "Non rappresento alcun interesse commerciale".
Gli interessi selezionati dovrebbero riflettere l'obiettivo delle tue attività che coinvolgono le istituzioni dell'UE e per conto delle quali agisci.
Ad esempio, un ordine professionale forense o un'associazione medica promuove di norma gli interessi collettivi della professione giuridica o medica e dei suoi membri, che sono avvocati o medici liberi professionisti e/o persone fisiche o un'organizzazione in un'impresa commerciale. Analogamente, le associazioni ombrello di tali ordini professionali a livello dell'UE rappresentano generalmente gli interessi collettivi delle associazioni che ne fanno parte e, in ultima analisi, dei membri di queste ultime.
Ad esempio, un'impresa di affari pubblici ha un contratto con un terzo per promuovere i propri interessi che coinvolgono le istituzioni dell'UE, allora dovrebbe selezionare "promuovere gli interessi dei clienti".
Ad esempio, un gruppo di riflessione il cui scopo principale è promuovere le cause sociali nell'interesse pubblico, nel settore dell'edilizia popolare, dovrebbe dichiarare di non rappresentare interessi commerciali.
Per maggiori informazioni si rimanda agli orientamenti (parte II.5, rubrica 8).
Occorre fornire:
- informazioni dettagliate sulle sovvenzioni ricevute dall'UE e che hanno contribuito ai costi di funzionamento nell'esercizio finanziario pertinente (autorità di finanziamento e programma)
- una stima dei costi annui relativi alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro
- i nomi degli intermediari utilizzati e il costo di ogni singolo intermediario per le attività corrispondenti.
Tutti gli importi devono essere espressi in euro.
Occorre fornire:
- informazioni dettagliate sulle sovvenzioni ricevute dall'UE e che hanno contribuito ai costi di funzionamento nell'esercizio finanziario pertinente (autorità di finanziamento e programma)
- le entrate provenienti dai singoli clienti (con il rispettivo nome e le politiche in questione).
Calcoleremo automaticamente una stima delle entrate annuali complessive imputabili ad attività contemplate dal registro.
Informazioni relative alle attività di rappresentanza di interessi svolte per conto di un governo o di un'autorità pubblica di paesi terzi.
Tutti gli importi devono essere espressi in euro.
Occorre:
- fornire informazioni dettagliate sulle sovvenzioni ricevute dall'UE e che hanno contribuito ai costi di funzionamento nell'esercizio finanziario pertinente (autorità di finanziamento e programma)
- specificare il bilancio annuale e le principali fonti di finanziamento per categoria (finanziamenti pubblici, sovvenzioni, donazioni, contributi dei membri, ecc.)
- dichiarare eventuali contributi finanziari alla tua organizzazione e qualsiasi attività di rappresentanza di interessi che coinvolga persone fisiche o organizzazioni di paesi terzi
- inserire l'importo di ciascun contributo ricevuto superiore a 10 000 euro nonché superiore al 10% del bilancio totale e indicare il nome del contributore.
Tutti gli importi devono essere espressi in euro.
Sì, il registro consente a due rappresentanti di interessi di dichiarare la stessa spesa ("doppia contabilizzazione"). Ciò evita di sottovalutare le spese finanziarie dichiarate.
Un rappresentante di interessi può dichiarare i costi delle attività. Un altro rappresentante di interessi può dichiarare lo stesso importo ricevuto dal primo rappresentante di interessi in termini di fatturato (da clienti) o in termini di bilancio (dalle quote associative).
Ad esempio, un'impresa appalta una consulenza in materia di affari pubblici per un importo di 50 000 euro. Tale importo apparirà due volte nel registro:
- nella stima dei costi annui dell'impresa che commissiona la consulenza relativi alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro
nell'entrate dell'impresa di consulenza in materia di affari pubblici derivanti da servizi forniti ai clienti.
Si consiglia di non includere l'IVA nelle stime (costi, fatturato o entrate provenienti dai clienti), poiché si tratta di un'imposta e non di un costo associato alle attività di rappresentanza di interessi particolari. Inoltre l'IVA può applicarsi ad aliquote differenti ed essere riscossa in modi diversi nei paesi dell'UE e in altri paesi.
Occorre aggiornare la registrazione almeno una volta all'anno.
Le informazioni contenute nel registro sono pubbliche e sono esaminate attentamente dalle parti interessate, dal mondo accademico, dagli studenti, dai giornalisti, dai privati e da altri soggetti. È pertanto nell'interesse di tutte le persone registrate rivederle e aggiornarle periodicamente.
Occorre aggiornare la registrazione almeno una volta all'anno. Tuttavia, si raccomanda di rivedere l'intera registrazione almeno due volte all'anno per garantire che le informazioni siano aggiornate e pertinenti.
È inoltre opportuno prendere in considerazione l'opportunità di aggiornare la registrazione non appena le informazioni fornite in essa diventano obsolete o inesatte (ad esempio, a seguito di modifiche della struttura, del personale o delle attività).
Potremmo contattare le persone registrare in qualsiasi momento chiedendo di aggiornare la registrazione nell'ambito dei nostri controlli sulla qualità dei dati.
Per aggiornarla occorre effettuare l'accesso. È possibile aggiornare parti della registrazione in qualsiasi momento per aggiornare o correggere le informazioni contenute in una sezione, ad esempio per modificare un referente o il nome dell'organizzazione. Si tratta di un aggiornamento parziale.
Occorre effettuare un aggiornamento annuale (completo) dopo la chiusura dell'esercizio finanziario al fine di fornire le informazioni finanziarie relative a tale esercizio:
- l'aggiornamento annuale è richiesto una volta all'anno da tutti i soggetti registrati
- la data limite è un anno dopo la data di registrazione e successivamente un anno dopo la data dell'aggiornamento annuale
- se necessario, è possibile effettuare un aggiornamento completo (annuale) in diversi momenti dell'anno e a ogni aggiornamento cambierà la data della scadenza successiva
- 4 e 2 settimane prima della scadenza verrà inviato un pro memoria a tutte le persone che hanno accesso alla registrazione
- se la registrazione non viene aggiornata entro il termine stabilito, sarà sospesa e successivamente rimossa due settimane dopo la scadenza
- questa procedura è automatica e non può essere modificata.
È possibile cancellarla in qualsiasi momento, ad esempio perché l'attività è terminata o perché non si cerca più di influenzare il processo decisionale dell'UE.
Effettuare l'accesso e andare alla scheda "Registra o aggiorna", dove è disponibile l'opzione di cancellazione.
È possibile registrarsi nuovamente se hai attività pertinenti da dichiarare.
Una registrazione può non essere visibile o può essere stata cancellata perché:
- non abbiamo ancora convalidato la nuova registrazione
- il rappresentante di interessi non ha effettuato l'aggiornamento annuale obbligatorio
- il rappresentante di interessi non ha risposto alla nostra richiesta di aggiornamento della sua registrazione.
È possibile registrarsi di nuovo se si svolgono attività contemplate dal registro e se viene rispettato il codice di condotta. Una volta convalidata la registrazione, si riceverà un nuovo numero di registro.
Per maggiori informazioni si rimanda agli orientamenti.
Il registro utilizza EU Login come metodo di autenticazione per gli utenti. Occorre utilizzare le credenziali EU Login per accedere allo spazio riservato e alla registrazione.
Se si è dimenticata la password EU Login, contattare l'helpdesk EU Login.
Se i referenti sono cambiati, ad esempio perché hanno lasciato l'organizzazione, occorre aggiornare la registrazione. Gli indirizzi e-mail delle persone che hanno lasciato l'organizzazione dovrebbero essere rimossi dalla rubrica 6 della registrazione ("Persone che hanno accesso alla registrazione").
Le persone che hanno accesso alla registrazione devono essere consapevoli del fatto che nessun altro può accedere alla registrazione. È quindi importante aggiornare i loro dati ogni volta che è necessario per garantire la continuità operativa.
Occorre aggiornare queste informazioni, ad esempio, a seguito di una fusione o di un'acquisizione, non appena si verifica il cambiamento. È possibile farlo nell'ambito dell'aggiornamento annuale oppure si può creare una nuova registrazione e rimuovere quella precedente. Questo aggiornamento non può essere effettuato come aggiornamento parziale.
Il codice di condotta è un insieme di norme e principi etici e comportamentali che tutte le persone registrate devono osservare per garantire parità di condizioni nelle attività di rappresentanza di interessi che riguardano le istituzioni dell'UE. Occorre impegnarsi a rispettare tali norme e principi all'atto della registrazione.
Si rimanda alla pagina dedicata al codice di condotta. Il codice di condotta è inoltre allegato all'accordo interistituzionale (allegato I).
Le persone registrate che sono clienti o intermediari devono garantire che tutte le parti dei rapporti contrattuali cliente-intermediario pertinenti siano registrate. Quando, ai fini dello svolgimento delle attività contemplate dal registro, le persone registrate esternalizzano dei compiti a terzi non registrati, devono garantire che tali entità rispettino norme etiche almeno equivalenti a quelle contenute nel codice di condotta.
Sono inoltre tenute ad adottare misure appropriate per garantire che i propri dipendenti che svolgono attività contemplate dal registro siano informati del loro impegno a rispettare il codice di condotta.
Inoltre, sono tenute a informare i clienti registrati o i membri rappresentati nell'ambito delle attività contemplate in merito al loro impegno a rispettare il codice di condotta.
Ai sensi del codice di condotta, i rappresentanti di interessi devono garantire che le informazioni che forniscono nel registro siano complete, aggiornate, accurate e non fuorvianti.
Una registrazione viene convalidata e pubblicata dopo aver verificato che il rappresentante di interessi è ammissibile e che le informazioni soddisfano i requisiti applicabili. Inoltre, vengono effettuati regolari controlli di qualità per individuare eventuali imprecisioni, errori od omissioni.
Se riteniamo che una registrazione contenga informazioni inesatte, contattiamo il rappresentante di interessi in questione per chiedere un aggiornamento o una spiegazione. Riceviamo ed esaminiamo anche i reclami relativi alla presunta inosservanza del codice di condotta da parte di una persona registrata. Inoltre, svolgiamo indagini di nostra iniziativa per garantire la qualità dei dati del registro.
Monitoriamo il contenuto del registro e possiamo svolgere indagini su un reclamo relativo al mancato rispetto del codice di condotta da parte di una persona registrata. Potremmo anche effettuare un'indagine di nostra iniziativa quando si riscontrano informazioni che suggeriscono che un soggetto non è più idoneo ad essere iscritto nel registro.
Queste procedure sono descritte nell'allegato III dell'accordo interistituzionale.
Se accertiamo che la persona registrata non è ammissibile perché non rispetta il codice di condotta, ne cancelliamo la registrazione.
A seconda della gravità del caso, potremmo anche vietare alla persone in questione di iscriversi nuovamente per un determinato periodo e decidere di pubblicare questa decisione sul sito web del registro. In tali circostanze, la persona in questione ha il diritto di presentare una richiesta motivata di riesame dei provvedimenti adottati presso il consiglio di amministrazione del registro.
Per ulteriori informazioni si rimanda all'allegato III dell'accordo interistituzionale.
I reclami possono essere presentati dalle persone registrate o da chiunque altro. È possibile presentare un reclamo utilizzando il modulo online nello spazio riservato del registro/nella registrazione o sul sito web del registro. Per accedere allo spazio riservato/alla registrazione e al modulo è necessario autenticarsi con un account EU Login.
I reclami devono:
- essere presentati per iscritto, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul nostro sito web
- identificare la persona registrata interessata e illustrare chiaramente i dettagli del reclamo
- essere suffragati da prove sufficienti del fatto che il codice di condotta non è stato rispettato
- essere presentati entro 1 anno dalla presunta inosservanza
- includere il nome e i recapiti di chi li presenta.
Se il reclamo è ritenuto ricevibile, sarà avviata un'indagine e informeremo sia l'autore del reclamo che la persona registrata interessata.
Se riteniamo che il reclamo sia ricevibile, ne faremo pervenire una copia alla persone interessata, alla quale chiederemo di fornire una risposta motivata entro un determinato termine.
Potremmo richiedere ulteriori informazioni e tratteremo con riservatezza qualsiasi informazione ritenuta sensibile. Prima di qualsiasi decisione, sarà data la possibilità di comunicare eventuali osservazioni per iscritto. Ci aspettiamo una collaborazione sincera e costruttiva per tutta la durata dell'inchiesta.
Si rimanda alla pagina dedicata alla governance.
Si rimanda alla pagina dedicata alle statistiche.
La pagina di ricerca consente di effettuare ricerche nel registro in base a un determinato termine e ad altri criteri. Il portale ufficiale dell'UE per i dati europei (data.europa.eu) fornisce dati storici tratti dal registro (dal 2015).
La relazione annuale sul funzionamento del registro è una fonte essenziale di dati statistici e informazioni sul registro, sul suo contenuto e sulle relative misure e sviluppi. Consultare le relazioni annuali precedenti.
I giornalisti devono contattare i servizi stampa dell'istituzione pertinente:
- Servizio del portavoce del Parlamento europeo
- Servizio del portavoce del Consiglio
- Servizio del portavoce della Commissione.
Gli studenti o i ricercatori possono inviare una breve descrizione della ricerca e le domande da porre al segretariato tramite il modulo di contatto (è richiesta l'autenticazione mediante EU Login).
Anche per altre domande è possibile utilizzare il modulo di contatto (è richiesta l'autenticazione mediante EU Login).
È opportuno rivolgersi direttamente al servizio di accreditamento del Parlamento europeo per ottenere l'accesso in qualità di rappresentante di interessi registrato. Per gestire l'accreditamento non è necessario accedere al registro per la trasparenza.
Per maggiori informazioni consultare la pagina sugli accreditamenti del Parlamento europeo.
No, il Consiglio non rilascia titoli di accesso permanenti per visitatori esterni. L'accesso ai suoi locali è concesso in via temporanea e sulla base dell'effettiva necessità, ed è soggetto al rispetto delle norme di sicurezza del Consiglio. Contattare:access [dot] generalconsilium [dot] europa [dot] eu (access[dot]general[at]consilium[dot]europa[dot]eu).
No, la Commissione non rilascia titoli di accesso permanenti per visitatori esterni. L'accesso ai suoi locali è concesso sulla base dell'effettiva necessità.
Se, dopo aver consultato tutte le domande di cui sopra, non è stata ancora trovata la risposta alla propria domanda, è possibile contattarci utilizzando questo modulo (è richiesta l'autenticazione mediante EU Login).