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Registro per la trasparenza

Condizioni relative ai contatti con le istituzioni dell'UE

Per promuovere rapporti trasparenti ed etici con i gruppi di interesse, le istituzioni dell'UE stabiliscono determinate condizioni per l'interazione con tali organismi.

Questo principio, definito "condizionalità", è stabilito nell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza. 

Ogni istituzione lo attua adottando uno di questi 2 tipi di decisioni individuali

  1. misure di condizionalità: subordinano determinate attività dei rappresentanti di interessi alla loro iscrizione nel registro per la trasparenza.
  2. misure complementari di trasparenza: incoraggiano ulteriormente la registrazione e rafforzano la trasparenza.

Tutte le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza adottate dalle 3 principali istituzioni dell'UE (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo) sono pubblicate di seguito.

Possono esistere anche misure da parte di altre istituzioni dell'UE e di paesi dell'UE (riguardanti l'interazione dei rappresentanti di interessi con le loro rappresentanze permanenti presso l'UE).

Il segretariato ha pubblicato orientamenti sull'attuazione dell'articolo 11 dell'accordo interistituzionale per facilitare l'adozione da parte di altre istituzioni e organi dell'UE di misure connesse al registro per la trasparenza.

Le decisioni contrassegnate con * sono misure di condizionalità (il che significa che è necessaria la previa registrazione).

Le seguenti misure di condizionalità e misure complementari di trasparenza sono state notificate al consiglio di amministrazione (le decisioni contrassegnate con * sono misure di condizionalità per le quali è necessaria la previa registrazione):