Per promuovere rapporti trasparenti ed etici con i gruppi di interesse, le istituzioni dell'UE stabiliscono determinate condizioni per l'interazione con tali organismi.
Questo principio, definito "condizionalità", è stabilito nell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza.
Ogni istituzione lo attua adottando uno di questi 2 tipi di decisioni individuali:
- misure di condizionalità: subordinano determinate attività dei rappresentanti di interessi alla loro iscrizione nel registro per la trasparenza.
- misure complementari di trasparenza: incoraggiano ulteriormente la registrazione e rafforzano la trasparenza.
Tutte le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza adottate dalle 3 principali istituzioni dell'UE (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo) sono pubblicate di seguito.
Possono esistere anche misure da parte di altre istituzioni dell'UE e di paesi dell'UE (riguardanti l'interazione dei rappresentanti di interessi con le loro rappresentanze permanenti presso l'UE).
Il segretariato ha pubblicato orientamenti sull'attuazione dell'articolo 11 dell'accordo interistituzionale per facilitare l'adozione da parte di altre istituzioni e organi dell'UE di misure connesse al registro per la trasparenza.
Le decisioni contrassegnate con * sono misure di condizionalità (il che significa che è necessaria la previa registrazione).
Parlamento europeo:
Interessi finanziari dei deputati e registro per la trasparenza - Norme relative alle riunioni e alla pubblicazione delle riunioni - Allegato I (Codice di condotta dei deputati) articolo 7.1
Decisione dell'Ufficio di presidenza del 17 aprile 2023 riguardante gli ex deputati al Parlamento europeo.*
Commissione europea:
articolo 7 della decisione C(2018)0700 della Commissione relativa a un codice di condotta per i membri della Commissione europea e punto V dei metodi di lavoro della Commissione europea*
Parlamento europeo:
Interessi finanziari dei deputati e registro per la trasparenza - Norme relative alle riunioni e alla pubblicazione delle riunioni - Allegato I (Codice di condotta dei deputati) articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Impronta legislativa - Allegato I (Codice di condotta dei deputati) articolo 8
Commissione europea:
decisione 2014/838/UE, Euratom, della Commissione, del 25 novembre 2014 , relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti
decisione 2014/839/UE, Euratom, della Commissione, del 25 novembre 2014 , relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti
Parlamento europeo:
Guida ai doveri dei funzionari e agenti del Parlamento europeo - Codice di buona condotta approvato dall'Ufficio di presidenza il 7 luglio 2008
Consiglio dell'UE:
articolo 3 della decisione del Consigliorelativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti di interessi*
Commissione europea:
punto V dei metodi di lavoro della Commissione europea*
Parlamento europeo:
Nuova regolamentazione che disciplina la partecipazione dei rappresentanti di interessi a eventi organizzati nei locali del Parlamento - Decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 giugno 2023*
Intergruppi e raggruppamenti non ufficiali - articoli 35 e 36 del regolamento del Parlamento.*
Consiglio dell'UE:
articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti di interessi*
Commissione europea:
articolo 8 della decisione C(2016)3301 della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione*
Parlamento europeo:
notifiche delle attività delle commissioni del Parlamento tramite il registro - decisione dell'Ufficio di presidenza del 4 luglio 2016
Commissione europea:
consultazioni pubbliche - notifiche relative a consultazioni e tabelle di marcia nei settori di interesse specificati. Orientamenti della Commissione europea per legiferare meglio.
Parlamento europeo:
accesso al Parlamento europeo - articolo 126 del regolamento interno del Parlamento europeo.*
Consiglio dell'UE:
articolo 6 della decisione del Consigliorelativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti di interessi*
Le seguenti misure di condizionalità e misure complementari di trasparenza sono state notificate al consiglio di amministrazione (le decisioni contrassegnate con * sono misure di condizionalità per le quali è necessaria la previa registrazione):
Comitato economico e sociale europeo - Misure di trasparenza
Comitato europeo delle regioni - Misure di trasparenza
Dichiarazione politica degli Stati membri in occasione dell'adozione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio (firmata da tutti gli Stati membri)*
Partecipazione del Belgio al registro per la trasparenza*:
Il 26 gennaio 2024 il Belgio ha deciso in merito alla partecipazione al registro per la trasparenza obbligatorio istituito dall'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.
La partecipazione comprende due misure:
- l'obbligo per il rappresentante permanente e il rappresentante permanente aggiunto di incontrare solo le parti interessate registrate
- la pubblicazione degli elenchi delle riunioni del rappresentante permanente e del rappresentante permanente aggiunto.
La decisione è stata notificata il 15 febbraio 2024 ed entrerà in vigore il 1º luglio 2024.