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Registro per la trasparenza

Condizioni relative ai contatti con le istituzioni dell'UE

Per promuovere rapporti trasparenti ed etici con i gruppi di interesse, le istituzioni dell'UE stabiliscono determinate condizioni per l'interazione con tali organismi.

Questo principio, definito "condizionalità", è stabilito nell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza. 

Ogni istituzione lo attua adottando uno di questi 2 tipi di decisioni individuali

  1. misure di condizionalità: subordinano determinate attività dei rappresentanti di interessi alla loro iscrizione nel registro per la trasparenza.
  2. misure complementari di trasparenza: incoraggiano ulteriormente la registrazione e rafforzano la trasparenza.

Tutte le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza adottate dalle 3 principali istituzioni dell'UE (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo) sono pubblicate di seguito.

Possono esistere anche misure da parte di altre istituzioni dell'UE e di paesi dell'UE (riguardanti l'interazione dei rappresentanti di interessi con le loro rappresentanze permanenti presso l'UE).

Le decisioni contrassegnate con * sono misure di condizionalità (il che significa che è necessaria la previa registrazione).

Le seguenti misure di condizionalità e misure complementari di trasparenza sono state notificate al consiglio di amministrazione (le decisioni contrassegnate con * sono misure di condizionalità per le quali è necessaria la previa registrazione):